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Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge, una persona è considerata guarita quando il trattamento attivo per la patologia oncologica si è concluso da più di 10 anni, senza episodi di recidiva, rispetto alla data in cui viene richiesta l’informazione sullo stato di salute. Il termine è ridotto a 5 anni se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Inoltre, per le patologie oncologiche elencate nell’Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio matura secondo i tempi specificati nello stesso Allegato, disponibile al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG.

L’art. 5 della Legge stabilisce che tutti i contratti bancari, finanziari e assicurativi conclusi successivamente alla sua entrata in vigore devono rispettare i principi introdotti, tra cui il divieto di richiedere informazioni riguardanti precedenti condizioni oncologiche dell’Assicurando/Assicurato che rientrino nelle ipotesi di guarigione previste.

La Legge ha inoltre previsto l’emanazione di decreti attuativi e ulteriori provvedimenti necessari a definire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

In attuazione della normativa primaria, il Ministero della Salute ha adottato due decreti:

  • Decreto 22 marzo 2024, successivamente modificato dal Decreto 28 novembre 2024, contenente l’elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un periodo ridotto per il maturare del diritto all’oblio;
  • Decreto 5 luglio 2024, che disciplina modalità e forme della certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, certificazione che deve essere trasmessa all’impresa di assicurazione o all’intermediario.

L’art. 2, comma 2, dispone inoltre che, in ogni fase di accesso a servizi bancari, finanziari, assicurativi e di investimento – incluse le trattative precontrattuali e la conclusione o il rinnovo dei contratti – gli operatori del settore devono garantire agli interessati un’adeguata informazione sul diritto all’oblio oncologico.

A completamento del quadro regolamentare, l’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2026, che dà attuazione alla delega affidata all’Istituto riguardo alla definizione delle modalità di esercizio del diritto all’oblio, prevedendo anche l’eventuale adozione di modelli e formulari. Il Provvedimento integra la documentazione precontrattuale e contrattuale dei Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018, includendovi l’informativa relativa all’oblio oncologico.

Di conseguenza, la Compagnia informa che l’Assicurando/Assicurato, qualora rientri nei termini di guarigione stabiliti dalla normativa, non è tenuto a fornire alcuna informazione riguardo a precedenti patologie oncologiche nei casi in cui la conclusione o il rinnovo del contratto richiedano dichiarazioni sullo stato di salute.

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